1. È istituito il Servizio di informazione per la sicurezza militare (SISMI). Esso ha il compito, in stretta collaborazione con il RIS-Difesa e con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare tutte le informazioni utili alla difesa della indipendenza, della integrità e della sicurezza dello Stato, anche in attuazione di accordi internazionali. Spettano al SISMI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono fuori dal territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali dell'Italia. È altresì compito del SISMI individuare e contrastare fuori dal territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali attraverso l'intrusione nelle informazioni classificate o la disinformazione. Il SISMI può svolgere operazione sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con il Servizio di informazione per la sicurezza democratica (SISDE), competente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che lo stesso SISMI svolge all'estero.
2. Il SISMI risponde direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità delegata.